I permessi allattamento sono uno strumento di supporto molto importante per le famiglie italiane. In particolare nel periodo più delicato per il neonato, fino al primo anno di vita. A differenza di quel che si può immaginare, i permessi allattamento Inps non vengono concessi per allattare il bambino bensì per dedicare alcune ore alle esigenze del piccolo.
In genere il permesso allattamento Inps vengono richiesti e concessi alle mamme ma ci sono alcuni casi nei quali questo può essere usufruito anche dai papà. Nello specifico può essere effettuata la richiesta permesso allattamento dal padre se la mamma è lavoratrice dipendente che non si avvale del beneficio, in quanto appartenente a categoria di lavoratori non aventi diritto ai congedi per allattamento. Altra ipotesi per la quale il padre del piccolo può usufruire dei permesso allattamento Inps nel caso di madre lavoratrice non dipendente, ovvero artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.
In caso di morte o di grave infermità della madre, indipendentemente dal fatto che sia stata, o meno, lavoratrice dipendente o se i figli sono stati affidati solo al padre i permessi allattamento Inps saranno concessi a quest’ultimo. Infine questa ipotesi è percorribile in caso di parto plurimo.
Permessi allattamento richiesta: ecco cosa fare
La richiesta permessi allattamento da parte del padre deve essere presentata all’Inps e al proprio
datore di lavoro con modalità diverse a seconda dell’ipotesi che dà diritto al beneficio. Alla domanda
vanno sempre allegati il certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o una certificazione
attestante gli stessi elementi ovvero da una dichiarazione sostitutiva, oltre che documenti che
certificano l’impossibilità della madre ad ottenere i permessi allattamento Inps.
Periodo permessi allattamento
Come detto il periodo permesso allattamento è limitato al primo anno di vita del nascituro e in caso
di adozione entro i 12 mesi dall’arrivo in famiglia. Le ore concesse dai permessi allattamento sono
proporzionali alle ore lavorative e non sono cumulabili.
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