Il DURC è un nuovo documento da compilare necessario per tutte le imprese, anche di artigiani, che desiderano mettersi in regola con INPS, INAIL e Casse Edili. Il cosiddetto Documento Unico di Regolarità Contributiva certifica quindi che l’impresa è in regola a tutti gli effetti per quanto riguarda i contributi.
A differenza di qualche decennio fa, le imprese avevano bisogno di fare richiesta direttamente alle sedi singole, mentre oggi basta chiedere il DURC ad un solo ente e si potrà evitare di compiere procedure burocratiche ulteriori.
La procedura è ancora più semplice degli anni precedenti. Infatti, è possibile oggi farlo online, verificando in rete la propria regolarità a livello contributivo. La verifica può esser fatta immediatamente collegandosi al portale dell’INPS o dell’INAIL.
Quando presentare il DURC
È obbligatorio presentare il DURC quando un’impresa desidera partecipare a un appalto o subappalto per realizzare lavori pubblici, quando vengono svolti lavori provati in cui si richiede una concessione edilizia, per attestazioni SOA, per iscriversi all’albo dei fornitori e per concorrere ad ottenere agevolazioni o finanziamenti di vario tipo.
Per richiedere il DURC, come specificato in precedenza, lo si può fare online. Sia i titolari dell’azienda in questione che un soggetto autorizzato possono entrare nei portali di INPS e INAIL presentando il codice fiscale personale oppure dell’azienda stessa. Inoltre sarà opportuno fornire un indirizzo PEC adeguato da dove poter ricevere le informazioni necessarie.
Nello specifico, si può richiedere il DURC online accedendo al portale dell’INPS con il proprio PIN oppure tramite il sito dell’INAIL con le credenziali che sono state rilasciate dall’istituto stesso. Inoltre, per richiedere la verifica della regolarità dei contributi, basta semplicemente indicare il codice fiscale dell’azienda e un indirizzo PEC reperibile. In questo modo si riceverà via mail tutti gli eventuali dati che indicano la regolarità dei contributi aziendali.
Cosa dice il portale dell’INPS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base del decreto legislativo n° 494/1996, art. 3,
comma 8 (norma, per altro, abrogata dal d. lg.vo 81/2008 art. 304 co1 lett. a come integrato dal d. lg.vo
106/2009), con nota del 5 dicembre 2005 prot. 2988 e successiva nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144,
ha fornito un orientamento che consente di distinguere, in materia di regolarità contributiva, la
condizione del lavoratore autonomo che opera con e senza dipendenti:
- l’azienda artigiana senza dipendenti (anche se opera con familiari iscritti alla Gestione
autonoma degli Artigiani come collaboratori) ha l’obbligo di dimostrare solo l’idoneità tecnico-
amministrativa ma non la regolarità contributiva; - l’azienda artigiana con dipendenti che opera anche con familiari iscritti alla Gestione
autonoma degli Artigiani come collaboratori, ha l’obbligo di dimostrare non solo la regolarità
contributiva riguardo ai dipendenti ma anche quella della contribuzione che è tenuto a versare
per i collaboratori familiari; - l’azienda artigiana con dipendenti sia che eserciti individualmente, sia che svolga l’attività in
forma societaria, ha l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva.
Tuttavia, indipendentemente dalla ricorrenza dell’obbligo di dimostrare la regolarità, l’Inps in
qualità di “Amministrazione certificante” secondo la definizione dell’art. 1 comma 1 lett. P)
del D.P.R. n. 445/2000, è tenuto a rilasciare la certificazione ove sia richiesta (circ. 9/2006).
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