Il congedo di maternità viene disciplinato dal Testo Unico della maternità D. Lgs 151/2001 e s.m.i. compresa la modifica apportata al periodo tutelato dalla Legge di Bilancio 2019.
Si tratta di un periodo di 5 mesi in cui la futura mamma non dovrà andare a lavoro: in genere il periodo di congedo per maternità prevede due mesi di astensione dal lavoro prima del parto e tre mesi dopo il parto.
Come si richiede la maternità al datore di lavoro?
Per fare richiesta, la futura mamma dovrà consegnare una specifica documentazione al datore di lavoro:
- il certificato medico che attesti la data presunta del parto
Questo verrà inserito in maniera telematica dal medico nella banca dati dell’INPS (al quale hanno accesso anche i datori di lavoro).
- La domanda di congedo;
- il certificato di nascita del bambino (entro 30 giorni dal parto);
- la certificazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro (nel caso di astensione anticipata dal lavoro).
Una volta fatta la richiesta al datore di lavoro, bisognerà presentarla all’INPS.
Per farlo, la lavoratrice potrà utilizzare il sito dell’INPS, accedendo con il proprio PIN personale nella sezione Tutti i servizi- Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata.
In alternativa, la lavoratrice richiedente il congedo di maternità potrà rivolgersi ad un patronato o telefonare il contact center dell’INPS al numero verde 803164 e da mobile 06164164.
Nel caso in cui ci sia necessità di anticipare e/o prorogare il congedo di maternità, la lavoratrice dovrà presentare la propria richiesta all’ASL corredata dai certificati che attestano i rischi.
Entro 7 giorni dalla ricezione della domanda, l’ASL deciderà di accogliere o meno la richiesta.
Va precisato che l’anticipazione o la proroga della maternità si può richiedere se si sono verificate delle complicanze della gravidanza, se le condizioni di lavoro o ambientali possano cagionare la salute della donna o del bambino o se la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.
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