Il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro a cui hanno diritto le donne lavoratrici durante il periodo di gravidanza e di puerperio (cioè il periodo successivo al parto) ma anche nel caso di adozione o affidamento di minori.
Indennità economica pari all’80% della retribuzione
Durante il congedo di maternità, a tali lavoratrici spetta un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità.
Chiunque voglia fare domanda di maternità, ha diverse alternative per poterlo fare ma, in ogni caso, è necessario presentare la richiesta all’Inps in maniera telematica.
Un primo modo per richiedere il congedo di maternità 2020 è online, accedendo al portale dell’Inps.
Il menu del servizio si articola in queste voci:
- informazioni, dove vengono descritte le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
- manuali, in cui si possono consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
- acquisizione domanda, sezione in cui si può compilare e inviare la domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici;
- annullamento domande, l’area in cui è possibile annullare la propria domanda;
- consultazione domande, in cui è possibile verificare le domande inserite e inviate all’INPS.
Un altro modo per inoltrare la domanda è contattare il numero gratuito 803164 da rete fissa o il numero a pagamento 06164164 da rete mobile. Infine, si può fare domanda di congedo di maternità rivolgendosi ad un patronato.
In ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata prima dell’inizio del congedo di maternità e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
Ad ogni modo, la documentazione medico sanitaria dovrà essere presentata in forma cartacea allo sportello dell’Inps o spedita tramite raccomandata con la dicitura “Contiene dati sensibili”. La lavoratrice ha poi l’obbligo di comunicare, in una delle tre modalità viste prima, la data di nascita del figlio e le generalità entro 30 giorni dal parto
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