Licenziamento durante la malattia, come funziona?


Licenziamento durante la malattia, come funziona?




E’ impossibile licenziare un dipendente durante la malattia purché passi un determinato periodo di tempo. Infatti, la legge prevede delle tutele per il lavoratore nelle prime settimane di malattia: nei primi 3 giorni di malattia, infatti, al lavoratore è corrisposta un’indennità di malattia direttamente dal proprio datore di lavoro, nei giorni successivi, invece, direttamente dall’INPS. La domanda che in molti si fanno è se sia legittimo il licenziamento durante il periodo di malattia.

Licenziamento in malattia è possibile?

In pratica, per poter procedere al licenziamento, il datore di lavoro deve far passare un certo periodo di tempo che viene chiamato periodo di comporto. L’art. 2210 del Codice Civile al comma 2 consente che il datore di lavoro possa licenziare il lavoratore dopo che sia trascorso questo periodo di comporto, la cui durata è stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro in cui rientra il lavoratore.

In genere, questo periodo è pari a 180 giorni cioè il periodo massimo annuo dei giorni che l’INPS retribuisce per malattia. Però può anche essere di tre mesi per gli impiegati che abbiano meno di 10 anni di servizio mentre per coloro che hanno un’anzianità maggiore, è di 6 mesi.




Il periodo di comporto

Non appena è finito il periodo di comporto, il datore di lavoro che voglia licenziare dovrà comunicarlo tramite una lettera di licenziamento: il datore potrà licenziare anche se non c’è una giusta causa o un giustificato motivo (quindi, senza dare una giustificazione poiché basta il semplice motivo che la malattia ha superato i termini previsti dai contratti collettivi di lavoro). Se non viene rispettato il periodo di comporto, il licenziamento in malattia è nullo, a meno che non ci sia una giusta causa oppure per ragioni aziendali che impediscono che il rapporto di lavoro possa proseguire.

Ad ogni modo, è bene sapere che il periodo di comporto può fare riferimento sia ad una sola malattia ininterrotta oppure a tutti quanti i giorni di assenza per malattia che sono stati presi dal lavoratore nel corso di quell’anno anche se non sono consecutivi.

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