Il licenziamento verbale o orale è quello con cui il datore di lavoro licenzia il lavoratore senza alcun atto scritto. Il licenziamento verbale non è legale perché la legge, infatti, impone al datore di lavoro di comunicare il licenziamento in forma scritta. Quindi la famosa frase che spesso si ascolta in tv “lei è licenziato” senza comunicazione non potrò mai essere un licenziamento legittimo.-
Il licenziamento verbale è inefficace e non produce alcun effetto
Secondo la legge, infatti, il licenziamento verbale è inefficace e non produce alcun effetto: ciò vuol dire che il rapporto di lavoro non cessa fra le parti e, quindi, il datore di lavoro deve pagare la retribuzione al lavoratore fino a che non ci sia la cessazione del rapporto di lavoro nella maniera corretta oppure si deve prevedere la risoluzione o riassunzione.
L’ART.18 dello Statuto dei lavoratori prevede, infatti, che nei casi di licenziamenti in forma orale ci siano delle tutele per il lavoratore che è stato allontanato dal posto di lavoro.
Si parla di tutela reintegratoria piena che prevede che il lavoratore abbia diritto a:
- essere reintegrato nel posto di lavoro;
- ricevere il risarcimento del danno per il periodo che va dal licenziamento alla reintegrazione;
- ottenere il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali di tutto il periodo che intercorre dal licenziamento fino alla reintegrazione;
- scegliere fra la reintegra oppure un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità.
A questo ultimo proposito, in precedenza si faceva riferimento all’ART.18 che prevedeva che l’indennità sostitutiva fosse pari a 15 mensilità della retribuzione globale.
Invece dopo l’introduzione del Decreto Legislativo 23 del 2015, nell’art. 2 si prevede che tale indennità sia “commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività”.
Il lavoratore licenziato in maniera orale può ricorrere in giudizio entro 5 anni e non entro 60 giorni come è invece previsto per gli altri tipi di licenziamenti invalidi.
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