Maternità e stipendio cosa cambia?





Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare dell’indennità di maternità, l’astensione dal lavoro spetta al padre, ovviamente in questo caso si parla di congedo di paternità. Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Per vedersi riconosciutà l’indennità di maternità la lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Per il periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi, sia prima del parto che dopo il parto, la donna ha diritto alla percezione di una prestazione previdenziale da parte dell’Inps: l’indennità di maternità.

Stipendio in maternità, quanto si percepisce

Si tratta di una indennità sostitutiva della retribuzione erogata dal datore di lavoro nei mesi di normale svolgimento dell’attività. Il contributo maternità è dell’80% rispetto alla retribuzione abituale.




I contratti collettivi possono disporre l’integrazione al 100% dell’indennità di maternità da parte del datore di lavoro. In alcuni casi, purtroppo con eventi negativi che accompagnano il lieto evento della nascita del figlio, l’indennità può essere erogata al padre in sostituzione della madre, in questo casi parla di indennità di paternità.

La retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo dell’indennità di maternità dipende dalla situazione in cui si trova la lavoratrice avente diritto. L’Inps prende a riferimento diverse retribuzioni, da quelle del mese precedente alla retribuzione media globale giornaliera, fino alla retribuzione media convenzionale giornaliera.

Una delle peculiarità del congedo di maternità è che, stante la durata complessiva di esso, le lavoratrici
possono comunque rendere flessibile l’astensione, posticipando l’inizio di esso al mese precedente la
data presunta del parto e proseguendo nei quattro mesi successivi ad esso, purché non vi siano
controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro.

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