Contratto di rioccupazione, chi può farlo?


Contratto




Una delle misure introdotte per sostenere i lavoratori durante questo periodo di emergenza caratterizzato dall’epidemia di Coronavirus è il contratto di rioccupazione, che ha lo scopo di inserire nuovamente nel mondo di lavoro i lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione.

Il contratto di rioccupazione

Il contratto di rioccupazione, nello specifico, è un tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipula è legata ad un periodo di formazione che deve servire al lavoratore per adeguare le sue competenze al nuovo contesto lavorativo.

Questo periodo di formazione ha una durata di 6 mesi, entro i quali si possono applicare le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo.




Il datore di lavoro, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assuma lavoratori con questo tipo di contratto, beneficia dell’esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6000 euro annui.

Possono accedere all’esonero i datori di lavoro

Possono accedere all’esonero i datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Il contratto di rioccupazione dovrebbe poter essere applicato a tutti i settori e riguardare tutte le nuove assunzioni senza limiti legati all’età, alla residenza o al genere.

Dunque questo tipo di contratto potrebbe essere stipulato da datori di lavoro privati.

Mentre non dovrebbero rientrare tra i beneficiari le Pubbliche Amministrazioni e le cosiddette “Authority”, come la Banca d’Italia, la Consob, ecc.

L’esonero contributivo invece non potrà essere richiesto dai datori di lavoro del settore agricolo e del lavoro domestico (come abbiamo già visto).

Il contratto di rioccupazione potrà essere stipulato dall’entrata in vigore del decreto fino al 31 ottobre 2021, salvo proroghe.

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