Una delle misure introdotte per sostenere i lavoratori durante questo periodo di emergenza caratterizzato dall’epidemia di Coronavirus è il contratto di rioccupazione, che ha lo scopo di inserire nuovamente nel mondo di lavoro i lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione.
Il contratto di rioccupazione
Il contratto di rioccupazione, nello specifico, è un tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipula è legata ad un periodo di formazione che deve servire al lavoratore per adeguare le sue competenze al nuovo contesto lavorativo.
Questo periodo di formazione ha una durata di 6 mesi, entro i quali si possono applicare le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo.
Il datore di lavoro, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assuma lavoratori con questo tipo di contratto, beneficia dell’esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6000 euro annui.
Possono accedere all’esonero i datori di lavoro
Possono accedere all’esonero i datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Il contratto di rioccupazione dovrebbe poter essere applicato a tutti i settori e riguardare tutte le nuove assunzioni senza limiti legati all’età, alla residenza o al genere.
Dunque questo tipo di contratto potrebbe essere stipulato da datori di lavoro privati.
Mentre non dovrebbero rientrare tra i beneficiari le Pubbliche Amministrazioni e le cosiddette “Authority”, come la Banca d’Italia, la Consob, ecc.
L’esonero contributivo invece non potrà essere richiesto dai datori di lavoro del settore agricolo e del lavoro domestico (come abbiamo già visto).
Il contratto di rioccupazione potrà essere stipulato dall’entrata in vigore del decreto fino al 31 ottobre 2021, salvo proroghe.
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