Con il Decreto Dignità, è stata rinnovata la disciplina circa i rinnovi o le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato. Questo Decreto Legge si applica sia ai contratti di lavoro a tempo determinato che sono stati stipulati dopo il 14 luglio 2018 ma anche a quelli in corso al 14 luglio 2018. Infatti, proprio per questi contratti di lavoro ci sono delle condizioni per cui possono essere rinnovati o prorogati.
Se prima dell’introduzione del Decreto Dignità la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato era di 36 mesi, adesso non è possibile rinnovare un contratto oltre i 24 mesi.
Inoltre, dal dodicesimo mese in poi bisogna giustificare la propria decisione qualora il contratto venisse rinnovato.
Proroga del contratto di lavoro
Infatti, viene specificato “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi ovvero non superiore a dodici mesi in mancanza delle esigenze di cui all’articolo 21, comma 1-bis”.
Il rinnovo di tale contratto, se la durata è superiore ai dodici mesi, può avvenire purché ci siano delle esigenze:
- temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive;
- connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria relative alle attività stagionarie di cui all’articolo 21, comma 2, e a picchi di attività.
Secondo il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, con queste modifiche, sarà più possibile (e probabile) per i
lavoratori ricevere un contratto a tempo indeterminato poiché i datori di lavoro saranno impossibilitati
a rinnovare più volte i contratti a termine. Tuttavia, molto spesso accade che, dopo la scadenza del
contratto, non vengano affatto stipulati dei contratti di lavoro a tempo indeterminato ma che l’azienda
si metta subito alla ricerca di nuovo personale e quindi questo Decreto, in realtà, non avvantaggi il
lavoratore.
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