Disoccupazione: chi non ne ha diritto


Disoccupazione: chi non ne ha diritto




L’assegno di disoccupazione secondo la legge italiana, è garantito a tutti i lavoratori dipendenti che sono licenziati dal proprio datore di lavoro. Quindi, coloro che sono stati licenziati dalla propria azienda oppure il proprio datore di lavoro ha deciso di non rinnovare il contratto al proprio dipendente, possono fare richiesta di disoccupazione. Ma vediamo più nel dettaglio chi non ne ha diritto e dove e quando deve essere fatta la domanda di disoccupazione.

Chi non può richiedere la disoccupazione

Secondo la legge italiana è possibile richiede la disoccupazione, conosciuta anche come NASPl, tutti i soggetti che hanno versato almeno 13 settimane contributive negli ultimi 4 anni di lavoro.  Inoltre, il soggetto dovrà aver lavorato almeno 30 giorni negli ultimi 12 mesi per poter richiedere la disoccupazione.

Ma chi sono i soggetti che non hanno diritto alla NASPI? La disoccupazione non spetta a coloro che si sono dimessi per libera scelta senza una giusta causa. Infatti, fa eccezione a questo principio le dimissioni per giusta causa. Ma vediamo cosa sono le dimissioni per giusta causa.




Dimissioni per giusta causa: cosa significa.

Le dimissioni per giusta causa sono quelle situazioni in cui il lavoratore ha una giusta motivazione per poter richiedere il licenziamento al proprio datore di lavoro. La giusta causa può essere ad esempio quando non si riceve lo stipendio da almeno due mensilità.

Sono considerate dimissioni per giusta causa anche quando il lavoratore non può più svolgere le proprie mansioni per motivi di causa maggiore come ad esempio infortunio, trasferimento, ecc.

Infine, si parla di giusta causa anche il periodo della maternità ovvero nell’arco temporale che va da 300 giorni alla data presunta della nascita al compimento di 1 anno d’età per il nascituro.

Come notificare le dimissioni

Necessaria in questi casi, come anche in molti altri, che la comunicazione sia data in maniera telematica.

Quando ci troviamo però in questi particolari situazioni, l’obbligo del preavviso non è necessario e le
dimissioni possono essere anche immediate. Al dipendente, comunque, spetterà l’indennità sostitutiva
del preavviso che dovrà essere riconosciuta dal datore di lavoro per un importo quantificabile nella
normale retribuzione che sarebbe spettata al dipendente in caso di mantenimento dell’impiego nel
periodo di preavviso, che si cumula con la NASPI.

 


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