Disoccupazione agricola a chi è destinata?


Disoccupazione agricola a chi è destinata?




Sono tantissime le categoria di lavoratori che possono chiedere la disoccupazione. Un esempio può essere la disoccupazione agricola che è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Possono presentare la domanda di disoccupazione gli operai agricoli a tempo determinato, i piccoli coloni, i compartecipanti familiari, i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari e gli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.

La disoccupazione agricola e a chi spetta

Non possono, invece, chiedere la disoccupazione ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto, i lavoratori iscritti in una delle destioni autonome o nella gestione separata per l’intero anno, i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione e ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Ovviamente per poter presentare la domanda di disoccupazione bisogna rispettare determinati requisiti ovvero: essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, possedere almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, aver maturato almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente.




Per calcolare il pagamento disoccupazione bisogna considerare il numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio, le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio e sarà costituito nella misura del 40% della retribuzione di riferimento.


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