Il congedo parentale permette ai genitori (contemporaneamente oppure singolarmente) di usufruire di un determinato periodo di tempo – astenendosi dal lavoro – per accudire il figlio.
Come si rende noto nella circolare n° 152 dell’INPS, il congedo parentale può anche essere della tipologia “ad ore”. Il congedo parentale ad ore essenzialmente non funziona in modo diverso dalle altre tipologie di parentale e al loro funzionamento (su base giornaliera e mensile). Quindi si noti come, richiamandoci alla normativa che disciplina il congedo parentale giornaliero o mensile, ai fini della formulazione e della presentazione della richiesta di congedo sia necessario richiederla sia all’Istituto previdenziale (nel nostro caso, l’INPS; sia al datore di lavoro).
Il congedo parentale ad ore è realtà
La parentale ad ore permette, nella sostanza, di assentarsi per determinate ore dal lavoro (scandite
nell’arco di più giorni lavorativi) per accudire il proprio figlio. Ovviamente, si dovrà fare affidamento –
per il calcolo delle ore disponibili – al rispettivo quadro lavorativo nazionale di riferimento. Semplificando, se
abbiamo diritto ad un totale di 6 mesi di congedo parentale, dovremmo usufruire di questi 6 mesi cumulati e
divisi, poi, in singole ore (riferendoci al totale delle ore della nostra giornata lavorativa).
La parte relativa allo stipendio che spetta qualora si usufruisca della parentale ad ore è,
probabilmente, quella meno complessa in questo insieme di norme. Riassumendo, il lavoratore
dipendente (o la lavoratrice dipendente) avranno diritto ad una retribuzione pari al 30 % del loro
stipendio mensile totale. Esemplificando, se il signor Rossi percepisce un retribuzione di 1000 euro
mensili, in congedo parentale ne percepirà circa 300 (ogni mese).
Il periodo totale di cui i genitori possono usufruire per assentarsi dal lavoro non può superare gli 11
mesi; come sottolineato poc’anzi, nel caso di parentale ad ore, il periodo non cambia: sarà consigliabile,
però, consultare direttamente la circolare n° 152 dell’ INPS al seguente indirizzo: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20152%20del%2018-08-2015.htm&iIDDalPortale=5770
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