Coma abbiamo visto in questi primi tre mesi del 2018 il pagamento NASPI 2018 è stato molto complicato. Ci sono stati e continuano diversi ritardi nell’erogazione dell’assegno di disoccupazione 2018 dopo il conguaglio di gennaio che ha bloccato diversi pagamenti in molte città italiane. In questi giorni tra l’altro l’INPS ha rilasciato una nuova circolare la 1162 del 16 marzo in cui chiarisce alcuni aspetti relativi al lavoro saltuario a chiamata e la sospensione NASPI 2018.
Proprio per questo tipo di lavoro a chiamata che l’INPS ha voluto prendere in esame diversi casi.
Sospensione NASPI 2018 cosa cambia con il lavoro a chiamata
Il primo esempio che è stato preso in esame è quello della richiesta NASPI da parte di un lavoratore che risulti titolare di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità. Nel caso che il rapporto di lavoro è pari o inferiore a sei mesi si applica la sospensione NASPI solo per i giorni di effettiva chiamata. In alternativa il lavoratore può accumulare la prestazione di reddito ma senza superare il limite di 8000 euro annui a condizione che il lavoratore presenti il reddito entro 30 giorni dalla domanda.
L’altro caso è quello in cui un lavoratore dopo aver richiesto la NASPI 2018 al termine di un contratto
stagionale venga riassunto con contratto a chiamata dallo stesso datore di lavoro. In questo caso la NASPI viene sospesa se il contratto ha l’obbligo di risposta, mentre si sospende solo nei giorni di lavoro in caso di contratto senza obbligo della risposta.
Compatibilità della NASPI con il rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente,
inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale. In questo caso
l’INPS precisa che se la durata del rapporto di lavoro a seguito della proroga del contratto dura più di
sei mesi ci sarà il blocco della NASPI a partire dalla data della proroga.
Percettore di NASPI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura. In questo caso se
il lavoro non supera i sei mesi la NASPI è sospesa solo per i giorni effettivi di lavoro . Nel caso che invece
il lavoro continui per più di sei mesi allora la NASPI decade.
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