Sanificazione luoghi di lavoro, occorre un certificato


Sanificazione




A causa dell’emergenza Coronavirus, sono state previste delle misure di contenimento del contagio del virus come ad esempio la pulizia e la sanificazione dei locali: questo, spesso, ha comportato l’improvvisazione da parte di molti operatori non qualificati che si sono proposti ai datori di lavoro per svolgere queste operazioni così delicate ed importanti. Ovviamente questa pulizia a fondo serve a tutelare sia i clienti ma anche come misura post coronavirus nei posti di lavoro per i dipendenti.

Sanificazione, la certificazione

Tante volte, questi operatori, infatti, propongono interventi di sanificazione senza alcuna certificazione e spesso pregiudicando la salute degli ambienti e dei cittadini. Invece, è necessario che gli operatori che svolgano tali attività abbiano una formazione adeguata oltre che la strumentazione adatta a svolgerle.

Dunque, quando il datore di lavoro deve ricorrere ad una ditta esterna per la pulizia e la sanificazione dei luoghi di lavoro, deve attuare le opportune verifiche. I requisiti che le imprese di pulizia devono avere sono racchiusi nel D.M. 7 luglio 1997, n.274 relativo alla “disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”.




Ma cosa si intende per sanificazione?

Per sanificazione si intendono le attività che riguardano le operazioni che hanno lo scopo di rendere sani determinati ambienti tramite attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

Queste imprese devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività all’Ufficio del Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane del proprio territorio, per poter esercitare l’attività e seguire altri requisiti:

  • economici/finanziari come l’iscrizione all’INPS e all’INAIL di tutti gli addetti; assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni e esistenza di rapporti con il sistema bancario;
  • tecnici e organizzativi, cioè la presenza di un soggetto che si occupi della gestione tecnica e che abbia uno dei requisiti tecnico-professionali (assolvimento dell’obbligo scolastico, attestato di qualifica a carattere tecnico, diploma di istruzione secondaria superiore o diploma universitario di laurea in materia tecnica utile allo svolgimento dell’attività)

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