Con la Legge numero 96 del 2018 è stata modificata la disciplina relativa ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato. Infatti, è stata fissata la durata massima di tali contratti a 24 mesi (non più 36 mesi, comprensivi di proroghe) e dal dodicesimo mese in poi è necessaria una giustificazione nel caso in cui il contratto venga rinnovato.
Infatti, è necessario che il contratto venga motivato dalle seguenti:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
La proroga dei contratti è possibile fino a massimo 4 volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Se il numero di queste proroghe è superiore a 4, allora il contratto diventa a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. La proroga, ovviamente si deve riferire alla stessa attività per
la quale il contratto di lavoro a tempo determinato è stato stipulato ed è necessario indicare la causale
solo se il termine complessivo supera i dodici mesi.
Se il contratto viene rinnovato, è necessario che:
- ci sia un intervallo di 10 giorni tra un contratto e l’altro, se la durata del primo contratto è inferiore
ai sei mesi; - ci sia un intervallo di 20 giorni, se la durata del primo contratto è superiore ai sei mesi.
- Se non vengono rispettati questi lassi temporali, allora il contratto di lavoro verrà convertito in
contratto a tempo indeterminato.
In caso di rinnovo, devono essere specificate le motivazioni e le esigenze che hanno spinto a compiere
tale azione.
Invece, i contratti di lavoro per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche senza le
causali necessarie. Infine, dopo i 24 mesi, può essere stipulato un contratto di lavoro a termine della
durata massima di altri dodici mesi (si parla di deroga assistita).
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