Ogni lavoratore ha diritto ad un minimo di 4 settimane di ferie per ogni anno lavorativo. Ovviamente, però, i giorni di ferie possono variare in base alla maturazione delle stesse e spesso per una serie di circostanze si potrebbero avere delle ferie non godute.
Generalmente la maturazione delle ferie avviene in proporzione ai giorni di lavoro effettivo. In buona sostanza ogni mese viene accumulato un rateo di ferie pari a 1/12 del totale spettante annuo.
Ci sono anche alcuni casi in cui, nonostante il dipendente non sia effettivamente a lavoro, continua a maturare le ferie: in caso malattia e infortunio sul lavoro, per maternità, in caso di permessi retribuiti, come, ad esempio, quelli per l’assistenza di un familiare portatore di handicap e per l’espletamento di funzioni presso i seggi elettorali.
Ferie non godute in busta paga: è possibile?
Per verificare il saldo ferie basta controllare che le stesse siano inserite all’interno della busta paga. Generalmente il numero di giorni di ferie o ore di ferie maturate nel mese e nell’anno e di quelle godute sono indicate nel saldo ferie, mese dopo mese, nella parte bassa della busta paga.
Come detto ogni lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie, due devono essere godute nell’anno di maturazione, mentre le altre due devono esser necessariamente fruite entro i 18 mesi successivi.
La legge non prevede che le ferie non godute entro fine anno possano essere monetizzate. Non è possibile, quindi, concedere un’indennità al lavoratore al posto della loro fruizione.
Indennità al posto delle ferie
Esistono, però, dei casi in cui è possibile erogare un’indennità al posto delle ferie. Nello specifico nel
caso in cui: il termine del rapporto dà diritto al pagamento delle ferie residue maturate e non godute, in
quanto non potrebbero essere altrimenti fruite.
Per periodi aggiuntivi rispetto alle 4 settimane di ferie minime previste dalla legge, in quanto si tratta di
periodi extra rispetto a quelli previsti dalla legge. La mancata fruizione per esigenze aziendali, con
impossibilità di successivo godimento in altro momento, invio del lavoratore all’estero con
rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
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