Contratti stagionali 2021, cosa cambia


Contratti




Mancano pochi mesi all’estate, il periodo in cui vengono assunti molti lavoratori stagionali. Proprio a tal proposito è intervenuto il Decreto dignità che ha stabilito novità per i contratti stagionali 2021 ed in particolare in merito alle modalità di rinnovo, le scadenze, le proroghe, la durata e gli importi.

Non cambia la definizione di attività stagionali

Non cambia la definizione di attività stagionali, quelle cioè che hanno una durata massima di 12 mesi, né la distinzione tra contratto stagionale (per cui si può optare solo in un preciso periodo dell’anno, ad esempio in estate, e in base alle esigenze del momento) e tra contratto a tempo determinato.

Il contratto stagionale deve essere stipulato in forma scritta ed indicare la scadenza. Quanto alle proroghe, queste vanno comunicate entro 5 giorni, utilizzando il modello Unilav per l’assunzione.




Il datore di lavoro non può assumere lavoratori con contratti stagionali nei casi di licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, di scioperi o di irregolarità rispetto alle regole in ambito di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.

Le novità per i contratti stagionali 2021 sono:

  • il mancato versamento dei contributi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari
  • la non indispensabilità dell’indicazione della causale (poiché la natura dell’attività è causa del contratto)
  • il diritto di precedenza che il lavoratore può esprimere a prescindere dalla durata del contratto, senza alcun periodo minimo
  • l’assenza di stacco temporale tra il rinnovo di un contratto di lavoro a termine che ha come oggetto l’attività stagionale e un altro con le stesse caratteristiche (a differenza di quanto avviene per altri tipi di contratti a tempo determinato).

Infine, per quanto riguarda i lavoratori stagionali provenienti da Paesi che non fanno parte dell’Unione europea, è prevista una modalità di assunzione speciale passando per la Questura e lo Sportello unico per l’immigrazione.

L’importante è che il lavoratore dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti per svolgere lavoro stagionale.


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