Fra le vendite di fine stagione rientrano i saldi e queste sono disciplinate dall’art. 15 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 di “Riforma della disciplina relativa al settore commercio”che definisce in cosa consistono.
Si tratta delle “vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti”. Nello specifico i saldi sono vendite di fine stagione, ovvero di prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento nel caso in cui non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
Ogni regione ha delle date stabilite per i saldi
Ogni regione, previa consultazione con i rappresentanti degli Enti Locali, nonché con le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio definisce:
- modalità di svolgimento;
- pubblicità a garanzia di una corretta informazione dei consumatori;
- periodi e durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
I saldi invernali comunque iniziano dal primo sabato di gennaio e la comunicazione è necessaria solo per il settore non alimentare, da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data di inizio delle vendite, a cura dell’esercente.
Devono essere comunicate al Comune ove ha sede l’esercizio commerciale non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, nell’intero arco dell’anno.
Le date di inizio dei saldi estivi e invernali sono fissate annualmente dalla Regione, sulla base di accordi interregionali. I comuni, a partire da tali date fissano la durata dei saldi fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.
Per effettuare la vendita di fine stagione bisogna renderlo noto con un cartello, apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento.
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