La cooperativa è un tipo di società costituita per gestire in comune un’impresa che ha lo scopo di fornire ai suoi soci beni, servizi o lavoro, a condizioni più vantaggiose di quelle che troverebbe sul mercato. Ma che cos’è e come funziona la cooperativa?
La legge stabilisce il numero minimo di soci per poter costituire una cooperativa:
- i soci devono essere almeno nove;
- possono essere almeno 3, nel caso i soci siano persone fisiche e la società adotti le norme della società a responsabilità limitata;
- nel caso di attività agricola, i soci possono essere almeno 3 e possono anche essere società semplici.
Se, in seguito alla costituzione, il numero di soci diventa inferiore rispetto a quello stabilito per legge, allora bisogna integrare questo numero entro massimo un anno.
La società cooperativa deve essere costituita per atto pubblico.
Nell’atto costitutivo vengono stabilite le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e deve contenere:
- il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- la denominazione, e il comune dove si trova la sede della società;
- l’indicazione specifica dell’oggetto sociale;
- la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio (nel caso di capitale ripartito in azioni, il loro valore nominale);
- il valore dei crediti e beni conferiti in natura;
- i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci;
- le condizioni di recesso ed esclusione dei soci;
- regole di ripartizione degli utili e dei ristorni;
- le forme di convocazione dell’assemblea;
- il sistema di amministrazione, il numero degli amministratori e i loro poteri;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- l’importo globale (anche approssimativo) delle spese per la costituzione della società.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo, deve depositarlo entro venti giorni presso l’Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della cooperativa.
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