Mobbing sul lavoro a chi ci si deve rivolgere


Mobbing sul lavoro a chi ci si deve rivolgere




Quando si è vittima di mobbing sul lavoro, non bisogna farsi prendere dalla paura delle conseguenze del denunciare. Il lavoratore mobbizzato può, innanzitutto, rivolgersi agli sportelli antimobbing presenti nella propria città, per essere consigliato e supportato sui passi da fare. Per trovare questi sportelli sarà sufficiente navigare su Internet o rivolgersi al proprio comune o sindacato.

Mobbing, il sostegno dei sindacati

Anche i sindacati, infatti, danno il proprio sostegno in termini di consulenza e assistenza legale. Un’altra via praticabile è quella di inviare una lettera di diffida al datore di lavoro, elencando tutte le calunnie subite. Infatti, stando all’articolo 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare l’integrità dei lavoratori sul posto di lavoro sia sotto il profilo fisico che morale.

Successivamente, il mobbizzato deve rivolgersi alle Forze dell’ordine, raccontando minuziosamente i torti subiti, adducendo anche delle prove e testimonianze, così che potranno essere avviate le opportune indagini per accertare il reato. Nel caso le azioni di mobbing siano gravi e sfocino nell’ambito penale, diventerà opportuno rivolgersi ad un avvocato.




I requisiti per la denuncia

Prima di aprire un contenzioso legale, è opportuno che si sia certi che gli atti subiti rientrino nella fattispecie del mobbing e cioè ci siano questi requisiti:

  • una serie di comportamenti di natura persecutoria e vessatoria, messi in atto sistematicamente e per un lungo periodo di tempo, con lo scopo intenzionale di ledere dal punto di vista psicofisico la vittima;
  • la vittima subisca delle perdite di tipo patrimoniale nonché lesioni della propria integrità psicofisica;
  • ci sia un nesso causale fra il comportamento vessatorio del datore di lavoro e i danni subiti dal mobbizzato;
  • ci sia la prova di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro o dei colleghi.

Se questi requisiti sussistono, si può procedere in sede penale e civile secondo gli articoli 2103 del Codice Civile (per il settore privato) e 52 del Decreto 165/2001 (per il settore pubblico).


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