Il licenziamento disciplinare può essere di due tipologie: il tanto discusso “licenziamento per giusta causa”, che si ha nel caso in cui il lavoratore metta in atto comportamenti molto gravi nei confronti di obblighi contrattuali (verso l’azienda per il quale lavora) ed il “licenziamento per giustificato motivo soggettivo”, che avviene quando il lavoratore non adempie a degli obblighi previsti sul suo contratto di lavoro (tuttavia, in questo caso, i motivi del licenziamento sono meno gravi rispetto al licenziamento per giusta causa).
Licenziamento disciplinare, cosa dice il codice civile
Per quanto riguarda il preavviso del licenziamento, come afferma il Codice Civile all’articolo 2218:
“ Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel
termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a
versare all’altra parte ad un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il
periodo di preavviso”.
Il tempo di preavviso di licenziamento e dimissioni è stabilito nei contratti collettivi nazionali di categoria; la decorrenza del preavviso si comincia a calcolare dal momento in cui la volontà di recedere (il recesso vero e proprio) viene portato a conoscenza del datore di lavoro. In parole povere, la decorrenza del preavviso si calcola dal momento in cui il datore di lavoro viene a sapere che ci si vuole dimettere oppure, nel caso opposto, dal momento in cui si viene a conoscenza che si è stati licenziati.
Ovviamente, quanto maggiore sarà il nostro avanzamento di carriera nell’azienda in cui si vuole licenziarsi, tanto maggiore dovrà essere il preavviso richiesto. Per fare un esempio, se si è operai si avrà un obbligo di preavviso minore rispetto ad un dirigente.
In caso di licenziamento senza preavviso, colui che manifesta l’intenzione di recedere dal contratto è
tenuto a versare alla controparte un indennizzo pari alla somma della retribuzione che sarebbe spettata
per il periodo di preavviso (sarà possibile anche che il datore di lavoro trattenga, a titolo di indennità,
una piccola parte del TFR che spetta al lavoratore dimissionario – ovviamente, senza preavviso).
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