Fra gli enti no profit (che non hanno scopo di lucro), si ricorda anche l’associazione culturale, che persegue scopi culturali che possono essere sportivi, artistici, di filantropia, di insegnamento o rivolti a cause umanitarie specifiche.
Le associazioni culturali possono essere:
- riconosciute: hanno personalità giuridica, si costituiscono con un contratto di associazione autenticato da un notaio e hanno bisogno di un patrimonio ben definito
- non riconosciute: sono prive di personalità giuridica, dunque la responsabilità ricade sulle persone fisiche che ne fanno parte; non devono avere per forza un patrimonio e possono essere create tramite un atto costitutivo senza necessità di una forma particolare
Le associazioni culturali, come gli altri enti no profit, hanno il divieto di distribuire gli utili, anche in maniera indiretta, quindi ci si potrebbe domandare se i soci e/o il presidente dell’associazione possano avere dei rimborsi.
Ebbene, le associazioni culturali possono stabilire, tramite decisione del Consiglio Direttivo, di corrispondere un rimborso spese ai soci in base alle spese che hanno sostenuto per necessità dell’attività associativa.
L’importante è che il rimborso sia giustificato
L’importante è che il rimborso sia giustificato da esigenze di gestione dell’associazione, e corrisposto al socio dietro la consegna di fatture di spesa.
Quanto al presidente e alle altre cariche direttive, se stabilito dallo statuto, potranno ricevere anche loro un compenso (rimborso) per le attività svolte per l’associazione al pari di altri soci, associati e tesserati.
Questo è indirettamente ammesso dalla legge, sia all’articolo 10, comma 6, del Dlgs 460/1997 che regola le Onlus, sia dalla riforma del Terzo Settore, che all’articolo 8, comma 3, considera vietata “la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi”.
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