Anche i venditori ambulanti e chi svolge un’attività in proprio hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (devono farlo entro 12 giorni dalla data di riferimento).
E sempre loro devono emettere gli scontrini fiscali o la ricevuta fiscale
Di conseguenza anche a loro, sia ambulanti con sede fissa che quelli itineranti, serve il registratore di cassa.
Essi sono tenuti a riportare sul libretto di dotazione fiscale del registratore di cassa l’annotazione che si tratta di un apparecchio misuratore fiscale utilizzato per l’attività di commercio su aree pubbliche.
Devono poi indicare il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese e la città sede della relativa Camera di Commercio.
Per i venditori ambulanti con sede fissa il registratore di cassa deve essere collocato su un piano facente parte di strutture coperte inamovibili.
Inoltre, i registratori di cassa usati allo scoperto e senza strutture fisse e inamovibili, devono essere dotati di particolari caratteristiche in grado di garantire l’impermeabilità e la tolleranza alle variazioni di temperatura.
Il registratore di cassa telematico
I venditori ambulanti possono anche dotarsi del registratore di cassa telematico, che si può connettere ad Internet e memorizza i corrispettivi anche senza collegamento ad Internet.
Tuttavia, per la chiusura della cassa e l’invio dei dati giornalieri ci sarà bisogno della connessione ad Internet.
Quanto allo scontrino fiscale, in quelli dei venditori ambulanti non viene riportato il luogo dell’esercizio commerciale, ma questo deve contenere il numero di iscrizione del soggetto emittente presso il Registro delle Imprese e la città sede della relativa Camera di Commercio.
Le medesime indicazioni devono essere riportate nello scontrino di chiusura giornaliera.
Infine ci sono dei venditori ambulanti per i quali è ammesso emettere lo scontrino manuale o a tagli fissi al posto dello scontrino fiscale, ma solo se:
- l’attività è svolta in forma itinerante
- i prodotti commercializzati appartengono a non più di tre tabelle merceologiche
- il numero di operazioni effettuate nell’anno non è superiore a 4000
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