Cassaintegrazione, fino a che durerà?


Cassaintegrazione




A causa dell’epidemia di Coronavirus sono tantissimi i lavoratori che sono finiti in cassaintegrazione e che dovranno aspettare la ripartenza del lavoro, tenendo magari sott’occhio i lavori più richiesti nel 2021 e tentare nuove strade.

In questa situazione di emergenza, essendo stato disposto il blocco dei licenziamenti, il Governo ha previsto diverse proroghe nella durata della CIG: questo anche per evitare che i datori di lavoro dovessero chiudere le proprie attività.

La ripartenza della cassaintegrazione

È recente la ripartenza della cassaintegrazione con causale Covid-19 disciplinata dalla circolare operativa del 7 dicembre dell’INPS.




Con il decreto Ristori (entrato in vigore il 9 novembre), infatti, sono state concesse ulteriori 6 settimane di cassaintegrazione, con possibilità di rinnovo dei trattamenti di integrazione salariale in essere per il periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021.

È stata prevista anche l’estensione della platea dei beneficiari ai lavoratori assunti entro il 9 novembre (mentre il decreto Agosto comprendeva solo i lavoratori assunti fino al 13 luglio scorso).

In particolare, le 6 settimane di proroga della cassaintegrazione possono essere riconosciute:

  • ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato (e sia già decorso) il secondo periodo di 9 settimane.

Questi potranno trasmettere la domanda, per i periodi compresi tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane.

  • ai datori di lavoro appartenenti ai settori che, a seguito dei Dpcm del Governo, abbiano subìto la chiusura o la limitazione delle relative attività economiche e produttive.

Questi possono accedere alla CIG anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.

Quanto al contributo addizionale, questo è pari al:

  • 9% per le imprese che abbiano subìto una perdita inferiore al 20% rispetto al fatturato del primo semestre 2020 e 2019;
  • 18% per le imprese che non hanno subìto alcuna riduzione di fatturato.

Non è previsto nessun contributo nel caso l’impresa abbia subìto un calo del fatturato di oltre il 20%.

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