Cassintegrazione, come si calcola la tredicesima


tredicesima




Durante il mese di dicembre (in genere entro Natale), viene erogata la tredicesima mensilità, una gratifica natalizia che spetta a pensionati e lavoratori, sia del settore pubblico che privato, a tempo determinato o indeterminato. La domanda che si fanno in molti è quando viene pagata la tredicesima? Di solito la tredicesima viene pagata ad inizio mese di dicembre ma capite  a volte che venga posticipata a poco prima di Natale.

Cassaintegrazione e tredicesima

Non sempre, però, la tredicesima spetta ai lavoratori che si trovano in cassaintegrazione che, quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono molti di più.

Ci sono alcuni casi in cui la tredicesima viene comunque erogata: in genere, infatti, viene maturata sulla base delle ore effettivamente lavorate.




Vediamo come si calcola la tredicesima ai lavoratori in cassaintegrazione.

Prima di tutto dobbiamo distinguere fra lavoratori in CIG a zero ore (quelli che sono stati sospesi dal lavoro) o a orario ridotto (per i quali la cassaintegrazione ha comportato solo una riduzione delle ore di lavoro).

Nel primo caso, al lavoratore non spetta la tredicesima ma percepirà dall’INPS l’80% della retribuzione che già comprende il rateo della tredicesima.

In pratica, l’importo erogato per ogni ora di cassa integrazione include già il pagamento della gratifica natalizia.

Nel caso della cassaintegrazione a orario ridotto (quando cioè la CIG riduce solo l’orario di lavoro), il lavoratore matura due quote di tredicesima: la prima è quella relativa alle ore effettivamente lavorate (maturate anche in caso di malattia o infortunio) mentre la seconda è quella riferita alle ore non lavorate che, per effetto della riduzione d’orario, beneficia della parziale integrazione salariale.

In questo caso il datore di lavoro dovrà verificare se l80% della retribuzione non superi il massimale orario di integrazione.

Si possono verificare allora due circostanze:

  • se l’80% della retribuzione ordinaria supera il massimale orario di integrazione, dovrà essere corrisposto il massimale orario per ogni ora di intervento di CIG/CIGS (senza mensilità aggiuntiva);

se il massimale non viene raggiunto, sarà corrisposta anche una parte delle mensilità aggiuntive fino al limite del massimale: solo in questo caso spetterà la tredicesima.

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