Una sentenza dell’UE ha dichiarato che gli spostamenti casa-lavoro nell’orario di lavoro sono da retribuire in busta paga. Questo caso riguarda i lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso e sono impegnati in spostamenti quotidiani decisi dal datore di lavoro.
Il tempo di spostamento deve essere considerato
Tutto ciò, in virtù del fatto che il tempo di spostamento deve essere considerato come orario di lavoro a tutto gli effetti per quei lavoratori che devono spostarsi quotidianamente dal proprio domicilio ai luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal datore di lavoro.
Questa sentenza impatta sulla determinazione dell’orario di lavoro e, di conseguenza, anche sui relativi limiti e riposi spettanti. Inoltre, ha effetti anche sulla retribuzione spettante ai lavoratori che di solito svolgono lavori e mansioni per le quali l’utilizzo dell’automobile, aziendale o propria, è necessario (si pensi ai dipendenti addetti alle vendite ed ai rapporti con la clientela).
In definitiva, il tragitto casa-lavoro è da considerarsi lavoro quando i lavoratori mettono a disposizione del datore, le proprie energie lavorative dal primo tragitto che compiono (dalla propria abitazione al primo cliente) fino all’ultimo (dal cliente di fine giornata alla propria abitazione).
In questo caso, infatti, il lavoratore è posto in una situazione in cui è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
Per citare la Corte, nella direttiva europea n. 2003/88
Per citare la Corte, nella direttiva europea n. 2003/88 viene definito l’orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. Al contrario, ai sensi della direttiva 2003/88, la Corte dichiara che quando i lavoratori possono gestire il loro tempo in modo libero e, dunque, si dedicano ai propri interessi, allora, il periodo di tempo in questione non costituisce orario di lavoro.
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