Il contratto di lavoro subordinato è quel rapporto di lavoro che si caratterizza da una “subordinazione” del lavoratore che presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto, dietro il pagamento di una certa retribuzione.
In tale rapporto di lavoro, ci sono:
- il datore di lavoro che offre al lavoratore un lavoro alle proprie dipendenze in cambio di una retribuzione;
- il prestatore di lavoro che si impegna ad effettuare quella prestazione di lavoro sotto le dipendenze e la direzione del datore di lavoro, in cambio di una retribuzione.
Esistono due tipi di rapporti di lavoro subordinati:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato.
E a loro volta entrambi possono essere a tempo pieno o a tempo parziale (part – time).
Nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, questo non ha scadenze ma è possibile che prima della conferma ci sia un periodo di prova non superiore ai sei mesi. Durante questo periodo di prova, il lavoratore riceve una retribuzione e, nel momento della sua interruzione, gli sarà corrisposto il TFR, le ferie e la percentuale di tredicesima.
La fine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può avvenire:
- consensualmente fra le parti;
- per decisione del datore di lavoro (licenziamento);
- per decisione del datore di lavoro (dimissioni).
In questo ultimo caso, il lavoratore deve dare un preavviso (una comunicazione al datore di lavoro di almeno quindici giorni). Nel caso in cui, invece, sia il datore di lavoro a voler licenziare, è necessario che ci sia una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo o oggettivo. Il contratto di lavoro a tempo determinato, invece, prevede una durata cioè un termine che può essere prorogato.
A proposito di questo, può essere prorogato (fino ad un massimo di 4 volte) liberamente nei primi dodici mesi e, in seguito, solo se motivato da certe esigenze.
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