Una lavanderia offre un servizio molto prezioso sia a privati che ad aziende (ad esempio ricettive, ospedaliere e così via), perché permette di lavare e asciugare capi di abbigliamento, tessili e quant’altro, in maniera professionale.
Aprire una lavanderia può risultare quindi un’attività molto remunerativa se si fanno le cose con criterio ed è un ottimo modo per iniziare un lavoro in proprio che dia delle soddisfazioni.
Quali permessi occorrono?
Per aprire una lavanderia bisogna:
- aprire la Partita IVA
- procedere all’iscrizione dell’attività al Registro delle Imprese
- comunicare l’inizio attività al Comune
- aprire le posizioni INPS e INAIL
Dal punto di vista dei permessi, bisogna ottenere quello per esporre l’insegna e ottenere la conformità degli scarichi fognari dall’ARPA. Inoltre bisognerà ottenere l’idoneità igienico sanitaria del locale con nulla osta Asl.
Ma fra i permessi per aprire una lavanderia, ci sono anche quelli che riguardano la formazione del personale.
Il titolare deve avere alcuni requisiti personali:
- deve essere maggiorenne
- deve aver terminato la scuola dell’obbligo
- non deve aver avuto problemi con la giustizia
All’interno della lavanderia deve poi essere identificato un tecnico che abbia apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno di questi requisiti:
- aver frequentato un corso di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno
- aver ottenuto un attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato
- aver conseguito un diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività
- aver trascorso un periodo di inserimento presso un’imprese del settore non inferiore a un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva; due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata
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