Quali sono le differenze tra concorsi e operazioni a premi


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Il marketing è davvero il sale per lo sviluppo armonico e corretto di un business sul medio e lungo termine. Ci sono molte attività che possono essere messe in atto, sia in campo digitale che in ambito offline. La presenza di un premio in palio, nell’ambito di manifestazioni e concorsi, rappresenta sicuramente un incentivo a prendere parte ai vari tipi di iniziative. Molte volte si tendono però a confondere concorsi a premio e operazioni a premio, ecco perché in questo approfondimento metteremo in evidenza le principali differenze, le similitudini e le regole chiave che li riguardano.

Operazioni a premi: il regolamento è il cuore pulsante

Iniziamo dalle operazioni a premi, la cui durata massima è di 5 anni. I premi vengono offerti a quanti acquistino certi beni e servizi oppure un loro quantitativo specifico (tutti hanno la possibilità di aggiudicarseli). Si può procedere con l’assegnazione dei premi anche a persone diverse da quelle che abbiano comprato i beni e servizi oggetto della promozione. Per quanto riguarda la società che promuove l’iniziativa, essa dovrà prestare una cauzione del 20% del valore dei premi in palio (al netto dell’Iva). Se il premio viene corrisposto all’atto di acquisto del bene o del servizio, però, la cauzione non sarà dovuta.

Cuore pulsante delle operazioni a premi sarà ovviamente il regolamento, da predisporre prima che l’iniziativa prenda avvio. Al suo interno dovranno essere contenute tutta una serie di informazioni, quali il nome dei soggetti che promuovono l’operazione e la durata di quest’ultima, l’ambito territoriale di riferimento e le modalità di svolgimento oltre ovviamente al tipo e al valore dei premi (con termine per la loro consegna). Non occorre inviarlo al Ministero dello sviluppo economico (al quale va inviato solo il documento originale di cauzione). Dovrà però essere redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma autenticata dal legale rappresentante del soggetto promotore (la conservazione è di un anno dalla fine dell’operazione). Una volta che l’iniziativa sarà conclusa e tutti i premi consegnati, si dovrà inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al Ministero – con firma autenticata del legale rappresentante – dove appunto si dichiara che l’operazione a premio si è conclusa regolarmente.




Concorsi: tanti i sistemi per assegnare i premi

Per quanto riguarda invece i concorsi a premio, la loro durata massima è di un solo anno. Differenze si riscontrano nell’assegnazione dei premi, che può avvenire in base alla sorte o all’impiego di un congegno oppure in base alle capacità e conoscenze del concorrente (culturali, per esempio). Non tutti i partecipanti quindi si aggiudicano i premi in palio, inoltre la realtà che promuove l’iniziativa deve mettere a disposizione una cauzione pari all’esatto valore del montepremi (al netto dell’Iva). Anche qui cruciale il ruolo del regolamento, da predisporre prima dell’inizio del concorso. Conterrà l’indicazione dei soggetti promotori, la durata del concorso e l’ambito territoriale di riferimento ma anche tipo e valore dei premi (e termini di consegna) così come l’indicazione della onlus cui destinare i premi non assegnati. Questo documento dovrà essere inviato al Ministero. Quest’ultimo dovrà anche ricevere il documento originale di cauzione e, se si usa un sistema di rinvenimento immediato, dichiarazione sulla sua conformità al regolamento. Una volta concluso il concorso, si dovrà inviare al Ministero un verbale di chiusura (a redigerlo sarà un notaio o un funzionario camerale).
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