Il lavoro subordinato è disciplinato dall’art. 2094 del Codice Civile che qualifica come prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Un contratto di lavoro subordinato
Un contratto di lavoro subordinato può essere a tempo determinato o indeterminato e, a sua volta, entrambi possono essere a tempo pieno o a tempo parziale (part time).
I rapporti di lavoro subordinato sono regolati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) a livello nazionale ed eventualmente dai Contratti provinciali e dai Contratti integrativi aziendali.
All’interno del contratto di lavoro subordinato, il datore di lavoro deve indicare:
- le mansioni che deve svolgere il lavoratore subordinato, cioè l’insieme dei compiti a lui affidati
- l’orario di lavoro, nel massimo settimanale di 40 ore (come stabilito dal D.Lgs n. 66 del 2003)
- la retribuzione, cioè il compenso che spetta al lavoratore come corrispettivo dell’attività lavorativa
Questa deve essere proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro e quindi deve considerare sia la durata dell’orario di lavoro sia le mansioni svolte.
I livelli minimi retributivi (cioè i minimi salariali o minimi sindacali) sono stabiliti, per ciascun inquadramento lavorativo, all’interno del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Dunque il contratto di lavoro subordinato si distingue dal lavoro autonomo perché quest’ultimo consiste nel compimento di un’opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio.
Il lavoratore svolge senza vincolo di subordinazione
Dunque un lavoro che il lavoratore svolge senza vincolo di subordinazione, verso un corrispettivo, nei confronti del committente.
Per distinguere uno e l’altro contratto di lavoro, occorre vedere se, nelle modalità di svolgimento della prestazione, sussiste o meno il vincolo di subordinazione.
Gli elementi per capire se c’è subordinazione sono, ad esempio:
- il rispetto di un certo orario di lavoro
- la collaborazione
- l’assenza di rischio in capo al lavoratore
- la continuità della prestazione
- il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita
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