E-commerce, il modulo COM 6 bis: che cos’è  


E-commerce




Al giorno d’oggi, sempre più persone acquistano online: è un modo facile e veloce per poter fare i propri acquisti quando si vuole e da dove si vuole, comodamente tramite smartphone, pc o tablet. Dato il grande afflusso di utenti online, sono tantissimi coloro che decidono di aprire un e-commerce o perché già hanno un’attività offline che vogliono portare anche sul web o perché vedono in Internet la possibilità di raggiungere molti più potenziali clienti possiamo dire che il giusto approccio ad un e-commerce è di considerarlo un vero e proprio lavoro online da seguire e da curare.

E-commerce, cosa serve per aprire

Qualunque sia il motivo, per aprire un attività online, è necessario rispettare alcuni adempimenti burocratici e fiscali. Per prima cosa bisogna presentare la SCIA presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

La SCIA è la dichiarazione amministrativa che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale). Con la SCIA vanno presentati degli allegati che dimostrino il possesso di requisiti soggettivi (morali e professionali), come ad esempio essere maggiorenne e non essere stato dichiarato delinquente abituale o professionale o aver riportato una condanna per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Secondo l’articolo 18 del Decreto legislativo n.114/98, la dichiarazione di inizio attività online, nel caso di un e-commerce, va fatta tramite il modello COM 6 BIS (Comunicazione inizio attività di forma speciale di commercio al dettaglio – Commercio elettronico) da consegnare al Comune della propria sede legale, nel caso di persone giuridiche o presso il Comune di residenza, nel caso di persone fisiche.




Si può consegnare fisicamente al Comune, facendolo protocollare dal funzionario comunale oppure inviarlo con raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Comune ha 30 giorni di tempo per rispondere alla dichiarazione di inizio attività e invierà comunicazioni solo se la domanda non è accettata (entro i 30 giorni).

Superati 30 giorni, vige il principio del silenzio-assenso.


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