Fabbro, il regime fiscale da adottare 


Fabbro




La prima cosa da fare per iniziare un’attività artigiana come quella del fabbro è recarsi all’Agenzia delle Entrate ed ottenere il numero di Partita IVA; dopodiché iscriversi presso il Registro delle Imprese (nella sezione INPS Gestione Artigiani) e provvedere all’annotazione presso l’Albo degli Artigiani.

Per la scelta del Codice ATECO

Per la scelta del Codice ATECO, è preferibile optare per il numero 25.99.30 (fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli).

L’attività del fabbro può essere svolta in forma individuale o societaria; in questo ultimo caso, si possono scegliere le forme giuridiche tipiche delle imprese commerciali ovvero:




  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società a responsabilità limitata.

L’artigiano che apre la Partita IVA in forma individuale può optare per due tipi differenti di gestione:

  • regime semplificato che prevede maggiori adempimenti, pagamento delle imposte a partire dal 23%, obbligo IVA sulle fatture, ritenuta d’acconto in fattura e emissione delle fatture elettroniche;
  • regime forfettario che prevede un’aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 15% e si applica sul reddito imponibile (in certi casi si riduce addirittura al 5%, quando sussistono determinati requisiti o in caso di attività start up).

Il reddito imponibile

Inoltre, il reddito imponibile, si calcola tenendo conto del coefficiente di redditività, che è variabile a seconda del tipo di attività svolta.

L’aderire al regime forfettario comporta diversi vantaggi in termini di risparmio sulle tasse da versare, come:

  • esonero dalle scritture contabili sia ai fini IVA che reddituali con il solo obbligo della numerazione e conservazione delle fatture attive e dei corrispettivi;
  • esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale e dagli altri adempimenti fiscali periodici (intra e black list);
  • non assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, con il solo inserimento nella dichiarazione dei redditi del codice fiscale del precettore dei redditi per il quale non è stata operata la ritenuta.

Possono accedere al regime forfettario i contribuenti con un volume d’affari fino a 65.000 euro.


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