Tredicesima, spetta a tutti i lavoratori?


Tredicesima




La tredicesima è una gratifica natalizia che tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, sia i pensionati ricevono nel mese di dicembre.

Si tratta di una mensilità extra

Si tratta di una mensilità extra che rientra fra le “mensilità differite” poiché il lavoratore accantona un rateo della tredicesima ogni mese ma riceve il suo intero importo tutto nel mese di dicembre.

Infatti, la tredicesima viene maturata ogni mese dal lavoratore dipendente anche nelle condizioni che causano assenza dal lavoro come per:




  • congedo di maternità e paternità;
  • congedo matrimoniale;
  • infortuni sul lavoro;
  • malattia professionale;
  • malattia prevista dai limiti contrattuali;
  • donazione del sangue;
  • riposi per allattamento;
  • cassa integrazione;
  • assenze per ferie, festività e permessi retribuiti.

La tredicesima, invece, non viene maturata nel caso di assenze dal lavoro dovute ad una libera scelta o che comportano una futura integrazione da parte del datore di lavoro, come ad esempio nel caso di:

  • congedo parentale o maternità facoltativa;
  • malattia di un figlio;
  • permessi o aspettativa non retribuiti;
  • assenza dal lavoro ingiustificata;

La tredicesima spetta a tutti i lavoratori subordinati

La tredicesima spetta a tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dal tipo di contratto e dalla sua natura a tempo determinato e indeterminato:

  • lavoratori dipendenti pubblici e privati;
  • lavoratori domestici (colf e badanti);
  • lavoratori con contratto a chiamata (la tredicesima viene calcolata sulla base dell’orario effettivamente lavorato);
  • lavoratori con contratto di somministrazione (la tredicesima viene maturata in base al numero delle ore retribuite e non in base alle giornate lavorative).

Inoltre, spetta a tutti i pensionati, a prescindere dalla natura del loro assegno pensionistico (inclusi i titolari di assegno sociale o di pensione di invalidità).

La tredicesima non spetta, invece, a:

  • lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e parasubordinati (salvo diverso accordo fra datore di lavoro e lavoratore);
  • lavoratori a progetto;
  • tirocinanti e stagisti;
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti;
  • lavoratori titolari di Partita IVA.


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