Videomaker, quale regime fiscale adottare


Videomaker




La figura professionale del videomaker si è diffusa per l’avvento di nuovi strumenti digitali, dei social network e dei canali web: si tratta di quel professionista che si occupa della realizzazione e del montaggio di video di vario tipo. Infatti dopo la domanda come diventare videomaker, quella da porsi realmente è quale regime fiscale si deve adottare.

Gli sbocchi professionali per i videomaker sono:

  • videomaker freelance, che si configura come un lavoratore autonomo.
  • regista per videoclip e documentari
  • realizzazione di spot sia per il web che per la tv
  • collaborare con agenzie web e pubblicitarie.

Videomaker e partita iva

Tutti i videomaker che svolgono la propria professione come lavoratori autonomi devono aprire la Partita IVA scegliendo il giusto codice ATECO (così da ottenere il giusto inquadramento professionale in base alla descrizione delle attività svolte durante il proprio lavoro).

Non esiste un albo professionale per i videomaker e questo vuol dire che, per quanto attiene i contributi INPS, il videomaker viene inquadrato nella Gestione Separata INPS.




Il regime fiscale agevolato

I videomaker potrebbero rientrare anche in un regime fiscale agevolato, quello forfettario, che consente di ottenere dei vantaggi. Con il regime forfettario si può godere di un’imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni di attività (invece che del 15%).

I requisiti per rientrare in questo regime forfettario sono:

  • non avere esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti dalla tabella per il fatturato annuo in base ai codici ATECO.
  • dipendente di un’azienda, web agency, casa di produzione, agenzia pubblicitaria o cinematografica: in questo caso si tratta di un lavoratore subordinato (con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, full time o part time, stage e così via).


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