Un agente immobiliare, soprattutto se svolge la propria professione da poco tempo, non avrà un contratto come lavoratore dipendente presso un’agenzia immobiliare. Spesso, infatti, si tratta di liberi professionisti che devono aprire la Partita IVA e stipulare un contratto con l’agenzia plurimandatario o monomandatario.
Infatti, quando è alle prime armi, un agente immobiliare avrà diritto semplicemente ad un rimborso spese di importo tra i 400 e gli 800 euro: in questi primi tempi di formazione, le agenzie potrebbero non richiedere l’apertura della Partita IVA.
Agente immobiliare, quando serve la partita iva
Tuttavia, una volta acquisita l’esperienza necessaria e terminato il periodo di formazione, diventa obbligatorio per l’agente aprire la Partita IVA per poter ricevere le eventuali provvigioni in base agli obiettivi raggiunti (legati alle condizioni presenti sul contratto stipulato con l’agenzia immobiliare).
Infatti, il guadagno di un agente immobiliare si basa principalmente su due voci:
- il fisso, questo per un agente immobiliare più esperto si aggira fra i 1000 e i 1200 euro mensili;
- le provvigioni, in base agli obiettivi raggiunti e, quindi, alla bravura dell’agente immobiliare.
Quindi, essendo un libero professionista, l’agente deve aprire la Partita IVA poiché il Legislatore fiscale ha considerato che in questa categoria professionale sia presente il carattere di abitualità e continuità, caratteristiche principali che obbligano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, ad aprire la Partita IVA.
Cosa comporta a livello fiscale
Questo, ovviamente, comporta che l’agente immobiliare debba versare autonomamente i contributi previdenziali e assistenziali. Non essendo, infatti, un lavoratore subordinato, non gli saranno riconosciuti vari diritti come, ad esempio, le ferie, i permessi, la tredicesima o altre forme di tutela.
Un altro obbligo oltre alla Partita IVA per un agente immobiliare è quello di stipulare una polizza assicurativa. Il Legislatore, infatti, ha stabilito che “per esercitare l’attività di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti”.
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