La legge definisce lavori usuranti tutti quelli che possono influire sul benessere fisico e psichico del lavoratore. In particolare, sono considerati lavori usuranti quelli svolti:in galleria, cava o miniera;
- nei cassoni ad aria compressa;
- dai palombari;
- ad alte temperature;
- in spazi ristretti (come nell’ambito della riparazione e manutenzione di una nave);
- per la lavorazione del vetro cavo;
- per l’asportazione dell’amianto.
Tuttavia rientrano nella categoria dei lavori usuranti anche quelli svolti di notte.
Ovviamente, è necessario che questi lavori notturni siano svolti con una certa continuità e non saltuariamente.
Nello specifico, sono usuranti:
- il lavoro svolto di notte per almeno sei ore continuative da mezzanotte alle cinque del mattino e per un minimo di giorni lavorativi compresi tra i 64 e i 79;
- il lavoro notturno svolto per almeno tre ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un anno intero o per interi anni
A questi lavori si aggiungono anche quelli svolti nelle linee a catena (nelle catene di montaggio) o nell’ambito della guida di veicoli pesanti. Per questi lavori è prevista la possibilità di pensionamento anticipato purché si raggiunga un certo requisito dato dalla somma fra età anagrafica e anni di contributi.
In particolare, per i lavoratori addetti alla linea a catena o conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo o che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno o per periodi di durata pari all’anno lavorativo, il requisito è:
- quota 97,6 per i lavoratori dipendenti;
- quota 98,6 per i lavoratori
Per i lavoratori notturni che lavorino da 72 a 77 giorni all’anno, il requisito è:
- quota 98,6 per i dipendenti;
- quota 99,6 per gli
Per i lavoratori notturni che lavorino da 64 a 71 giorni all’anno, il requisito è:
- quota 99,6 per i dipendenti;
- quota 100,6 per gli
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