Il decreto dignità riguarda i lavoratori con contratto a tempo determinato. Da premettere la legge numero 96 del 9 agosto 2018 che converte il D. L. n.87 del 2018 conosciuto con la locuzione “decreto dignità”. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia con il novo decreto.
Nuovo decreto dignità
Il succitato decreto dignità ad apportare modifiche a quanto statuisce il diritto del lavoro per quanto concerne la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Il fine che intende conseguire il legislatore attraverso il decreto è quello di portare a massimo dodici mesi la durata dei contratti a tempo determinato, inoltre viene esclusa la possibilità di prorogare i rapporti di lavoro attraverso il rinnovo dei contratti a tempo determinato.
Detto in altri termini, il succitato decreto serve a limitare la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e a precluderne i rinnovi.
Reintroduzione della “causale”
Una delle importanti novità del decreto in questione è la reintroduzione da parte del legislatore della
causale, che implica il dovere in capo al datore di lavoro di motivare eventuali rinnovi del contratto di
lavoro scaduto del dipendente.
Vediamo un po’ di numeri relativi al nuovo decreto dignità.
La durata complessiva del rapporto di lavoro a tempo determinato è ridotta a ventiquattro mesi ( a fronte dei trentasei mesi previsti in precedenza dal legislatore italiano) Anche il numero di volte in cui può essere prorogato il contratto di lavoro è stato ridotto passando da cinque a quattro.
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