La tutela dei lavoratori è un argomento che è ormai all’ordine del giorno e ad oggi un particolare settore è quello che riguarda le donne. Infatti si parla spesso di diritti delle lavoratrici e proprio per questo di seguito parleremo del contratto di lavoro con congedo maternità.
Questa clausola prevede l’astensione obbligatoria di 5 mesi per maternità, prendendo però in considerazione un pagamento da parte dell’INPS per l’interdizione dal lavoro svolto prima di questa condizione ed è contemplata in tutti i contratti compresi i nuovi contratti di lavoro 2018.
Contratto di lavoro e congedo maternità, ecco cosa è previsto dalla legge
Quando si fa riferimento ad un periodo di maternità all’interno dei contratti di lavoro, ci si riferisce alla tutela della donna che è assente sul posto di lavoro perché appunto incinta. La legge prevede la tutela della lavoratrice dai due mesi antecedenti il parto fino al terzo mese di età del neonato.
Ci sono però delle eccezioni che vanno a salvaguardare dei casi particolari, come ad esempio la possibilità di poter ricevere una proroga. Durante questi 5 mesi di inattività, la donna prenderà un’indennità di maternità che andrà poi a sostituire la retribuzione.
Il calcolo della retribuzione dipende dalla posizione in cui si trova la lavoratrice, per quella media globale giornaliera si va a dividere per 30 l’importo totale della retribuzione mensile del mese appunto di riferimento. Se ci sono però sospensioni ad esempio del rapporto di lavoro, il pagamento del mese di riferimento va diviso per i giorni effettivamente lavorati. Questi ovviamente sono i metodi più utilizzati ma ce ne sono di ulteriori.
Contratto di lavoro e congedo maternità, il calcolo dell’indennità
Il calcolo dell’indennità di maternità all’interno dei contratti di lavoro, una volta scelta la modalità, è
carico dell’INPS pari all’80%. Nel periodo di assenza dal lavoro infatti si riceverà una retribuzione a carico
dell’ente pari all’80% della retribuzione giornaliera o mensile, quindi in base alla scelta delle modalità da
effettuare. È importante inoltre ricordare che il calcolo prevede anche la tredicesima e la
quattordicesima mensilità.
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