I soggetti che svolgono con continuità (e non occasionalmente) un’attività professionale devono aprire la Partita IVA. Questo vale anche per i nuovi lavori online se il lavoro è continuativo.
Ma come si fa per chiuderla?
Bisogna compilare e inviare all’Agenzia delle Entrate:
- il modello AA9/12 per le persone fisiche (cioè imprese individuali, lavoratori autonomi)
- il modello AA7/10 per i soggetti non persone fisiche (cioè imprese, enti e associazioni)
Per quanto riguarda la compilazione, per dichiarare la cessazione della propria attività, bisognerà barrare la casella 3 del quadro A, inserendo sia il numero di Partita IVA sia la data di conclusione dell’attività.
Il modulo di chiusura della Partita IVA va inviato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’attività.
Come?
I contribuenti obbligati all’iscrizione al Registro delle Imprese possono farlo con Comunicazione Unica (ComUnica) per via telematica o su supporto informatico.
I contribuenti che invece non sono obbligati all’iscrizione al Registro delle Imprese possono presentare il modulo per chiudere la Partita IVA:
- in duplice esemplare direttamente ad un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal proprio domicilio fiscale (può farlo anche una persona opportunamente delegata)
- in un unico esemplare tramite raccomandata, allegando fotocopia di un documento d’identità del dichiarante da inviare a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal proprio domicilio fiscale (le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono state spedite)
- per via telematica direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati alla trasmissione telematica (le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate)
Infine la Partita IVA può essere chiusa d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate se risulti inattiva da almeno 3 anni.
La comunicazione di chiusura verrà inviata ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IVA.
Questo è quanto stabilito dal decreto legge 193/2016.
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