Parcheggio aeroporto, quali contratti adottare


Parcheggio aeroporto




Per aprire un parcheggio privato nei pressi degli aeroporti, è necessario possedere dei requisiti soggettivi ed oggettivi. I primi attengono al possesso dei requisiti morali; per quanto riguarda i secondi, invece, riguardano:

  • i locali, poiché devono possedere l’opportuna destinazione d’uso e soddisfare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari;
  • il possesso dei certificati di prevenzione incendi;
  • la SCIA, rilasciata dal Comune per poter avviare l’attività.

Inoltre, è necessario rispettare altri adempimenti burocratici:

  • aprire la Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate;
  • iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
  • regolarizzare i contributi INPS e INAIL;
  • regolarizzare i contributi degli eventuali dipendenti. 

E’ possibile prendere in affitto un terreno o dei locali per svolgere l’attività di parcheggio privato oppure utilizzare un proprio terreno: anche in questo ultimo caso, bisognerà chiedere l’autorizzazione al Comune che dovrà accertare il rispetto dell’opportuna destinazione d’uso.

Circa la natura del contratto di parcheggio

Circa la natura del contratto di parcheggio che si pone in essere quando si gestisce un parcheggio privato, la giurisprudenza si è divisa: per alcuni, tale contratto si configura come un contratto misto di deposito mentre per altri come un contratto atipico. Nel primo caso, vigono gli obblighi di custodia (che derivano dal deposito) sia quelli di godimento del bene immobile (che derivano dalla locazione di area).




Se, invece, il contratto di parcheggio si configura come un contratto atipico, bisogna definire se l’elemento dominante sia la custodia o la locazione di area.

La Suprema Corte ha sancito che il contratto di parcheggio si configura come un contratto atipico e dunque, per via del deposito oneroso, il depositario ha l’obbligo di custodia. Dunque, il posteggiatore deve garantire la custodia del mezzo che qui viene parcheggiato altrimenti dovrà rispondere dell’eventuale danneggiamento, del deterioramento o della distruzione del bene per inadempimento degli obblighi che derivano dal contratto.

Tuttavia, alcuni gestori del parcheggio possono predisporre dei regolamenti contrattuali che escludano espressamente la custodia del bene, anche se la giurisprudenza ha sancito che questa indicazione possa non avere rilevanza.

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