Sicurezza sul lavoro, ci deve essere un responsabile


Sicurezza sul lavoro




Il datore di lavoro deve nominare una serie di figure preposte alla valutazione dei rischi connessi all’attività produttiva svolta. In particolare, provvedere alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che programmerà l’attività di prevenzione e protezione, vigilerà sulla manutenzione e sul controllo dei macchinari e si assicurerà che gli impianti elettrici e idrici dell’edificio siano sicuri ed efficienti e che tutti i lavoratori utilizzino l’attrezzatura antinfortunistica necessaria.

Cosa fa l’addetto alla sicurezza sul lavoro

La persona in questione, deve:

  • possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • frequentare corsi di formazione previsti dalla normativa, che rilascino attestati di frequenza;
  • possedere un attestato di frequenza per corsi sulla sicurezza sul lavoro in materia di ergonomia, stress lavoro correlato, organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e tecniche di comunicazione aziendale e di relazioni sindacali.

Questa carica può essere ricoperta dallo stesso datore di lavoro o da una figura interna o esterna all’azienda.




Inoltre, il datore di lavoro dovrà provvedere alla nomina:

  • di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che rende nota ai dipendenti l’effettiva applicazione delle norme in materia di prevenzione infortuni e tutela della salute.
  • degli addetti alla gestione delle emergenze antincendio e di primo soccorso;
  • di un medico competente che effettuerà delle visite periodiche dei dipendenti.

Proprio in questo senso, le visite servono per verificare lo stato di salute dei lavoratori e l’idoneità a svolgere la mansione per cui sono preposti.

Tutte queste figure, nelle aziende con più di 15 lavoratori, si riuniscono una volta all’anno per discutere:

  • del rischi per la salute dei lavoratori in termini di numero e gravità degli infortuni e delle malattie professionali;
  • dei pericoli presenti sul luogo di lavoro;
  • delle eventuali modifiche del DVR (documento di valutazione dei rischi);

dell’idoneità dei mezzi di protezione e dei corsi di formazione per i dipendenti.


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