Licenziamento, si può fare domanda di disoccupazione?


Licenziamento, si può fare domanda di disoccupazione




Si può fare domanda di disoccupazione entro 68 giorni dalla data in cui c’è stata la cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, dal giorno del licenziamento. In particolare, la domanda di disoccupazione NASPI la possono richiedere i lavoratori che abbiano perso il lavoro per cause non imputabili a loro.

Inoltre, devono aver maturato un requisito contributivo nel senso che devono aver maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni antecedenti il periodo di disoccupazione. Un altro requisito è quello lavorativo, cioè aver svolto almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti il periodo di disoccupazione.

Licenziamento e centro per l’impiego

Infine, l’ultimo requisito è quello di aver diritto allo stato di disoccupazione: cioè presentare al Centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e abbiano sottoscritto il Patto di servizio.




Hanno diritto alla NASPI, tutti i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro, quindi anche chi lo ha perso per:

  • giusta causa;
  • licenziamenti per motivi disciplinari;
  • licenziamenti collettivi o individuali;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  • risoluzione consensuale per il rifiuto da parte del lavoratore a trasferirsi in altra sede dell’azienda distante più di 50 km dalla sua residenza o perché la stessa è raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti.

Non hanno diritto alla disoccupazione coloro che danno le dimissioni in maniera volontaria, ad accezione delle lavoratrici che abbiano dato le proprie dimissioni nel periodo di maternità (perché si tratta di dimissioni per giusta causa) oppure le lavoratrici madri che abbiano dato le dimissioni per il periodo tutelato dalla maternità.

Quindi, i seguenti lavoratori possono richiedere la disoccupazione:

  • apprendisti;
  • dipendenti della Pubblica Amministrazione con contratto a tempo determinato;
  • personale artistico con contratto subordinato a tempo determinato;
  • soci lavoratori di cooperative con un rapporto di lavoro subordinato.

Sono esclusi invece:

  • i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con contratto a tempo indeterminato;
  • gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.


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