Licenziamento, quanti giorni di preavviso occorrono


Licenziamento, quanti giorni di preavviso occorrono




Un rapporto di lavoro può terminare per dimissioni, quindi, per volontà del lavoratore oppure per licenziamento cioè per volontà del datore di lavoro. Tuttavia, c’è bisogno di un opportuno periodo di preavviso per comunicare le proprie volontà in questo modo il licenziamento legittimo diventa effettivo e non impugnabile se, ovviamente ci sono i presupposti.

Infatti, nel caso di licenziamento, questo periodo di preavviso è necessario affinché il lavoratore abbia il tempo per capire quanto stia succedendo ed, eventualmente, trovare una nuova occupazione.

I giorni di preavviso per il licenziamento

I giorni di preavviso per il licenziamento variano a seconda del Contratto Collettivo di lavoro per quella data categoria di lavoratore. Nel caso del licenziamento, occorrono i seguenti giorni di preavviso, se il rapporto di lavoro consista in un impegno superiore a 24 ore settimanali:




  • 15 giorni se si sono maturati fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
  • 30 giorni se si sono maturati più di 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.

Nel caso in cui, invece, il rapporto di lavoro consistesse in un impegno fino a 24 ore settimanali, i giorni di preavviso che devono esserci prima del licenziamento sono:

  • 8 giorni se il lavoratore ha maturato fino a 2 anni di anzianità;
  • 15 giorni se il lavoratore ha maturato più di 2 anni di anzianità.

Il preavviso è obbligatorio per il datore di lavoro

Il preavviso è obbligatorio per il datore di lavoro: nel caso in cui non lo rispetti, deve corrispondere al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso che gli spetta. Non è obbligatorio il periodo di preavviso nel caso di licenziamento per giusta causa, quando cioè il lavoratore si renda colpevole di un comportamento così grave da compromettere per sempre il rapporto di lavoro con il datore di lavoro anche solo per un solo giorno.

Infatti, in tal caso il datore di lavoro può licenziare in tronco, senza alcun preavviso. Non è obbligatorio il preavviso neanche nel caso di assunzione in prova oppure di contratto a tempo determinato in scadenza.


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