Cooperativa, quale contratto si adotta


Cooperativa, quale contratto si adotta




Le società cooperative nascono con lo scopo di fornire ai propri soci, beni o servizi o lavoro a condizioni di mercato più vantaggiose: si tratta dello scopo mutualistico. Il socio di una cooperativa che svolga al suo interno la propria attività lavorativa, viene detto socio lavoratore. Quindi come funzionano le cooperative?

Tra il socio lavoratore e la cooperativa si instaurano due tipi di rapporto:

  • associativo: il socio acquisisce diritti e doveri nella cooperativa poiché ha un ruolo attivo nella gestione di questa (partecipa alla formazione degli organi sociali, alle decisioni, alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda nonché contribuisce alla formazione del capitale sociale, partecipando al rischio d’impresa);
  • di lavoro: questo rapporto può essere di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo.

Le cooperative devono redigere un regolamento all’interno del quale vengano definiti tutti i rapporti di lavoro con i quali i soci contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. Devono depositare questo atto entro 30 giorni dall’approvazione, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Al socio lavoratore inquadrato come lavoratore subordinato, si applicano le disposizione dello Statuto dei lavoratori, con esclusione dell’art. 18 “ogni volta che venga a cessare, con il rapporto di lavoro anche quello associativo”.




Legittimità o meno del licenziamento

In questo caso, infatti, non si potrà valutare la legittimità o meno del licenziamento ma la legittimità dell’avvenuta perdita della qualità di socio. La retribuzione del socio non può essere inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi del settore o delle categorie affini.

Nel caso di socio lavoratore inquadrato come lavoratore autonomo, verranno a questi garantiti vari diritti e divieti:

  • libertà di opinione;
  • divieto di indagini sulle opinioni;
  • diritto di associazione e di attività sindacale;
  • divieto di atti discriminatori.
  • trattamento economico non inferiore ai compensi previsti per prestazioni analoghe rese nella forma del lavoro autonomo.

I soci lavoratori autonomi e parasubordinati hanno una serie di diritti che in genere sono preclusi ai lavoratori non subordinati.


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