Lavoro usurante e pensione anticipata è possibile?


lavoro usurante e pensione




La definizione di lavoro usurante è stata data nel Decreto Legislativo 11 agosto 1993 numero 374: “sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee”.

Per gli addetti ai lavori usuranti, il Decreto Legislativo 21 aprile 2011 numero 67 ha previsto la possibilità di accesso anticipato al pensionamento.

Lavoro usurante accesso alla pensione anticipata

Questa possibilità può essere fatta solo dai lavoratori dipendenti (sia del settore privato che del pubblico impiego) che abbiano svolto:




  • mansioni particolarmente usuranti (come lavori in galleria, cava o miniera oppure quelli ad alte temperature o in cassoni ad aria compressa, i lavori per l’asportazione dell’amianto o per la lavorazione del vetro cavo o ancora i lavori svolti dai palombari o in spazi ristretti);
  • lavori notturni svolti per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 oppure svolti per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
  • lavori degli addetti alla linea di catena, cioè quei lavori svolti all’interno di un processo produttivo in serie;
  • lavori dei trasportatori di veicoli

I lavoratori che vogliano fare richiesta di pensionamento anticipato devono avere come requisito quello di aver tale l’attività usurante per almeno sette anni, negli ultimi dieci anni di lavoro o per almeno metà della propria vita lavorativa complessiva.

Un altro requisito è quello che riguarda l’età e gli anni di contributi versati.

Per i lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti per almeno 78 giorni all’anno:

  • se dipendenti, si adotta quota 97,6;
  • se autonomi, quota 98,6.

Per i lavoratori notturni occupati da 72 a 77 giorni l’anno:

  • se dipendenti, si adotta quota 98,6;
  • se autonomi, quota 99,6.

Per quelli notturni occupati da 64 a 71 giorni all’anno:

  • se dipendenti, vale quota 99,6;
  • se autonomi, quota 100,6.


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