Invalidità civile e assunzioni, ci sono agevolazioni?


Invalidità civile e assunzioni, ci sono agevolazioni?




I datori di lavoro sono tenuti ad assumere quei lavoratori che fanno parte delle categorie protette. In particolare, si fa riferimento alle persone disoccupate affette da minorazioni fisiche e psichiche, portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% oppure invalide con una percentuale di invalidità maggiore del 33%, sordi, ciechi o invalidi di guerra e che quindi hanno un’invalidità riconosciuta.

La quota di lavoratori iscritti alle categorie protette che i datori di lavoro devono assumere per legge dipende dal numero dei dipendenti a cui danno lavoro:

  • 7% dei lavoratori occupati, se ci sono più di 50 dipendenti;
  • 2 lavoratori, se ci sono dai 36 ai 50 dipendenti;
  • un lavoratore, se ci sono dai 15 ai 35 dipendenti.

Secondo la circolare INPS numero 99 del 2016, per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità spettano delle agevolazioni cioè degli incentivi per favorire l’inserimento e l’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro.

Invalidità civile e agevolazione del datore di lavoro

In particolare, è previsto per i datori di lavoro privati, che assumono sia a tempo indeterminato che
determinato, sia part time che full time, un incentivo economico sulla retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali (che varia a seconda del tipo di contratto e del grado di riduzione di
capacità lavorativa).




Se vengono assunti lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa:

  • compresa fra il 67% e il 79%, spetta un incentivo pari al 35% della retribuzione per 36 mesi (se il
    lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato);
  • superiore al 79%, spetta un incentivo pari al 70% della retribuzione per 36 mesi (se il lavoratore è
    stato assunto a tempo indeterminato);
  • superiore al 45% con disabilità intellettiva e psichica, spetta un incentivo pari al 70% della
    retribuzione.

In quest’ultimo caso, se l’assunzione del lavoratore è a tempo indeterminato, l’incentivo spetta per 60
mesi; se, invece, è a tempo determinato, dura per tutta la durata del contratto.


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