Maternità e lavoro, come funziona


Maternità e lavoro, come funziona




Per le mamme lavoratrici l’indennità di maternità è una risorsa molto importante.
Nel caso in cui siano in dolce attesa la legge prevede per loro un periodo di riposo ed una serie di benefici.

L’indennità di maternità è un periodo di astensione obbligatoria che va dai 2 mesi precedenti la data del presunto parto e i 3 mesi successivi ad esso.
Per la precisione il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, dove esso avvenga oltre la data presunta,  nonché gli ulteriori giorni non goduti prima del parto.

Maternità, ecco come funziona

In pratica le mamme possono usufruire del contributo maternità due mesi prima del presunto parto e tre successivi alla data del parto, periodo in cui la donna è obbligata all’astensione dal lavoro.
Va ricordato inoltre che questo periodo spetta anche alle mamme affidatarie e nel caso di adozione.




Per poterne usufruire è necessario produrre la richiesta maternità. In tal senso la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro ed all’istituto erogatore dell’indennità il certificato medico attestante la data presunta del parto ed entro 30 giorni dal parto ulteriore certificato di nascita del figlio o la relativa dichiarazione sostitutiva.

Cosa accade in caso di aborto

L’indennità di maternità viene inoltre riconosciuta alla lavoratrice in caso di interruzione della
gravidanza verificatasi dopo il 180esimo giorno dall’inizio della gestazione, questa ipotesi è infatti
considerata equivalente al parto.

Nella circostanza, però, la lavoratrice può rinunciare a fruire del congedo e riprendere in qualsiasi
momento l’attività lavorativa.
Qualora l’interruzione avvenga prima del 180esimo giorno, la lavoratrice non avrà diritto al contributo
maternità
ma potrà avanzare una richiesta semplice di malattia.

Una delle peculiarità del congedo di maternità è che, stante la durata complessiva di esso, le lavoratrici
possono comunque rendere flessibile l’astensione, posticipando l’inizio di esso al mese precedente la
data presunta del parto e proseguendo nei quattro mesi successivi ad esso, purché non vi siano controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro.


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