Licenziamento categorie protette quando diventa legittimo


Licenziamento categorie protette quando diventa legittimo




La legge italiana prevede molteplici benefici per i lavoratori appartenenti a categorie protette come ad esempio chi è inserito nella legge 104 per invalidità propria o di un familiare.
Uno dei benefici è quello dell’obbligo alla aziende di assumere una certa quota di lavoratori appartenenti a questa categoria.
Sicuramente non è l’unico beneficio, infatti un altro è quello di poter essere licenziato solo in caso di legittimità.
In questo articolo andremo a vedere nel dettaglio quando è legittimo il licenziamento delle categorie protette.

Licenziamento categorie protette: Quando è possibile licenziare

Come già anticipato, la legge italiana in particolare la legge 68/1999 prevede di tutelare i soggetti appartenenti alle categorie protette e proprio per questo i datori di lavoro prima di poter licenziare questi soggetti devono rispettare obbligatoriamente determinate regole.

Nonostante i molteplici benefici per chi è assunto tramite quetsa legge,
non significa che tali soggetti non possono essere licenziati.
Infatti il licenziamento categorie prottette diventa leggittimo quando:

  • Giusta causa;
  • Giustificato motivo oggettivo e soggettivo.

Per giusta causa si intende che il soggetto appartenete alla categoria protetta non rispetti le condizioni lavorative pattuite inzialmente.
Infatti, in questo caso il datore di lavoro può licenciare il soggetto per giusta causa.




Per giustificato motivo oggettivo e soggettivo ed esempio può essere quando il datore di lavoro è costretto a ridurre il numero di personale presente all’interno della propria azienda, oppure per aggravamento della patologia del dipendente appartenente alla categoria protetta da non poterlo ricollocare in altre mansioni aziendali.

Biosogna sottolineare che, nel caso di giustificato motivo oggettivo e soggettivo il licenziamento legittimo può avvenire solo se il numero dei dipendenti appartenti alla categoria protetta è minore della quota di riserva stabilita dall’articolo 3 legge 68/99.


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